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	<title>Sherman &#38; Partners News</title>
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	<description>Informare, Dialogare, Crescere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 09:31:39 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Lettera Aperta Assoconsult</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sherman &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Assoconsult]]></category>

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		<description><![CDATA[Assoconsult ha indirizzato una Lettera Aperta al Governo relativa al processo di modernizzazione in atto e al valore della Consulenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo momento di profondo cambiamento, anche Confindustria Assoconsult (Associazione che rappresenta in Confindustria le imprese di consulenza più significative) sente l’urgenza di contribuire al percorso di modernizzazione avviato dal Governo e chiarire al Paese il valore concreto e misurabile che la vera Consulenza può apportare a tale processo.</p>
<p>E’ con questo spirito che abbiamo deciso di indirizzare una nostra <a href="http://www.assoconsult.org/lettera_aperta">Lettera Aperta</a> alla Presidenza del Consiglio, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro per lo Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti, al Ministro Lavoro e Politiche sociali con delega alle Pari opportunità e alla Presidenza di Confindustria</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Principali Scadenze di Aprile, Maggio e Giugno 2012</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sherman &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La tabella con i principali adempimenti in scadenza nel secondo trimestre 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In allegato lo scadenzario con il commento dei principali adempimenti.</p>
<p>Per eseguire il download <a href="http://www.shermanpartners.net/news/wp-content/uploads/2012/04/05_12-Scadenzario-2_trimestre-2012.pdf">cliccare qui</a></p>
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		<title>Decreto Legge Semplificazioni Fiscali 2012</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sherman &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shermanpartners.net/news/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le novità presenti nel d.l. 16 del 2 Marzo 2012, "Decreto Semplificazioni"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo Monti ha emanato il decreto legge n.16 del 2 marzo 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso giorno.</p>
<p>Si sintetizzano di seguito le principali novità di interesse. Si ricorda che salvo diversamente indicato le novità sono in vigore dal 2 marzo.</p>
<h3><strong><span style="font-size: small;">IVA</span></strong></h3>
<p><strong><span style="font-size: small;">Nuovi limiti per la compensazione dei crediti Iva (art.8, co.18-20)</span></strong></p>
<p>Viene modificato il limite per la libera compensazione dei crediti Iva passa da €10.000 a €5.000. Con un <span style="text-decoration: underline;">provvedimento</span> direttoriale dell’Agenzia delle Entrate verranno stabiliti termini e modalità attuative.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate con un comunicato del 13 marzo ha ulteriormente chiarito che le nuove regole si applicano dal 1° aprile 2012. quindi fino al 31 marzo, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di €10.000 annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l’istanza da cui il credito emerge. Dal 1° aprile, invece, la compensazione di importi annui superiori a €5.000 potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell’istanza, da cui il credito emerge. Questa regola vale sia per la compensazione del credito annuale sia per quello relativo a periodi inferiori all’anno. Ad esempio, se nell’anno d’imposta 2011 il contribuente ha maturato un credito annuale di €6.000, presentando la relativa dichiarazione annuale da oggi ed entro il 31/03/12, lo stesso potrà utilizzare per intero il credito Iva a partire dal successivo 16/04/12.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Spesometro (art.2, co.6)</span></strong></p>
<p>Con <span style="text-decoration: underline;">decorrenza 1° gennaio 2012</span>, viene eliminato il riferimento ai €3.000 per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva con la conseguenza che dovranno essere comunicate <strong>tutte</strong> le operazioni.</p>
<p>Tuttavia, è previsto che, in riferimento ad ogni cliente e fornitore, le operazioni dovranno essere comunicate per l’ammontare complessivo annuo e non più analiticamente.</p>
<p><strong>Resta fermo l’obbligo</strong> di comunicazione per tutte le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione di fattura di importo non inferiore a €3.600.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Dichiarazioni di intento (art.2, co.4)</span></strong></p>
<p>Viene modificato il termine per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento che passa dal 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione, al termine per la prima liquidazione mensile o trimestrale successiva in cui confluiscono le operazioni riconducibili alla lettera d’intento.</p>
<p>In altri termini, fintantoché non viene effettuata tale operazione, non vi è obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Chiusura partite Iva inattive (art.8, co.9, lett.a)</span></strong></p>
<p>La chiusura delle partite Iva inattive avverrà d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al contribuente che, nel termine di 30 giorni, può fornire gli opportuni chiarimenti. La sanzione, da un minimo di €516 ad un massimo di €2.065, per la mancata chiusura nei termini previsti, viene iscritta direttamente a ruolo a meno che il contribuente non provveda al pagamento nel termine di 30 giorni, nel qual caso la sanzione è ridotta ad 1/3 del minimo.<strong> </strong></p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Verifica della validità del numero di partita Iva (art.8, co.9, lett.b)</span></strong></p>
<p>Al fine di contrastare le frodi in materia Iva, l’Agenzia delle Entrate consente a chiunque di poter verificare, mediante i dati disponibili nell’anagrafe tributaria, validità, stato ed intestazione delle partite Iva.<strong> </strong></p>
<h3><strong>Semplificazioni di adempimenti</strong></h3>
<p><strong><span style="font-size: small;">Comunicazioni <em>black list</em> (art.2, co.8)</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">Per effetto delle modifiche apportate all’art.1, co.1 del D.L. n.40/10, la comunicazione relativa alle operazioni attive e passive con operatori stabiliti in Paesi appartenenti alla cosiddetta <em>black list</em> deve essere effettuata solamente per quelle di importo superiore a €500.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Remissione <em>in bonis </em>per ritardati adempimenti formali per benefici fiscali e accesso a regimi opzionali (art.2, co.1)</strong><strong></strong></span></p>
<p>La fruizione di benefici di natura fiscale e l’accesso a regimi opzionali (ad esempio, trasparenza consolidato) non sono preclusi in caso di comunicazione o adempimento formale non tempestivo, a condizione che:</p>
<ol>
<li>sussistano i requisiti sostanziali richiesti;</li>
<li>non sia già stata contestata la violazione o non siano già iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altre attività di accertamento di cui se ne abbia formale conoscenza;</li>
<li>si provveda all’adempimento entro la presentazione della prima dichiarazione utile;</li>
<li>si versi la sanzione amministrativa minima pari ad €258,23.</li>
</ol>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Accesso al riparto del 5 per mille (art.2, co.2)</strong><strong></strong></span></p>
<p>A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, possono accedere al riparto del 5 per mille tutti gli enti che, pur non avendo assolto, in tutto o in parte, nei termini di scadenza gli adempimenti richiesti:</p>
<ol>
<li>posseggano i requisiti sostanziali richiesti;</li>
<li>presentino la domanda di iscrizione e ottemperino alle integrazioni documentali nel termine del 30 settembre;</li>
<li>versino la sanzione amministrativa minima pari ad €258,23.</li>
</ol>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Eliminazione dell’obbligo di indicazione del domicilio fiscale (art.2, co.7, lett.a)</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">L’indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all’Amministrazione Fiscale è dovuta solo se espressamente prevista.</span></p>
<h3><strong><span style="font-size: small;">Tracciabilità e antiriciclaggio</span></strong></h3>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Soggetti non residenti extra Ue (art.3, co.1 e 2)</span></strong></p>
<p>In deroga al limite di utilizzo del contante, <strong>non si applica</strong> <strong>il limite di €1.000</strong> per gli acquisti effettuati da soggetti non residenti in Italia e di cittadinanza non italiana e comunque diversa da quella di un Paese Ue o See <strong>presso esercenti al minuto, assimilati e agenzie di viaggio e turismo</strong>. Questa possibilità è subordinata ai seguenti adempimenti:</p>
<ol>
<li>predisposizione di una fotocopia del passaporto dell’acquirente e dell’autocertificazione di quest’ultimo attestante la non cittadinanza e residenza italiana;</li>
<li>versamento su un conto intestato al cedente, entro il primo giorno feriale successivo a quello di incasso, dei contanti ricevuti con contestuale consegna all’operatore finanziario di copia dei documenti di cui al punto precedente e della fattura o scontrino fiscale emesso.</li>
</ol>
<p>L’applicazione di questa procedura è subordinata ad <span style="text-decoration: underline;">un’apposita comunicazione</span> da inviare all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini da definirsi entro il 2 aprile 2012.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Fase transitoria</span>: gli adempimenti devono essere rispettati anche dagli operatori che effettuano operazioni tra il 2 marzo e la pubblicazione del modello di comunicazione. Una volta disponibile il modello, gli operatori avranno 15 giorni di tempo per inviare (ex post) la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Controlli alla frontiera sul denaro contante (art.11, co.8)</span></strong></p>
<p>Fermo restando che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce trasportando denaro contante di importo pari o superiore a €10.000, deve dichiarare tale somma all&#8217;Agenzia delle Dogane, vengono introdotte le seguenti modificazioni in caso di violazione di tale dichiarazione.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sequestro</span></p>
<p>Può essere eseguito nel limite del 30% dell’importo eccedente la soglia dei €10.000, se l’eccedenza non superi €10.000; del 50% dell’importo eccedente negli altri casi.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Oblazione: </span></p>
<p>Il soggetto a cui è stata contestata una violazione può chiedere l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta del 5% eccedente la soglia di €10.000, qualora l’eccedenza non dichiarata non sia superiore a €10.000; oppure pari al 15% se l’eccedenza non supera €40.000. In ogni caso la somma pagata non può essere inferiore a €200.</p>
<p>Il pagamento in forma ridotta è precluso qualora l’importo del denaro contante eccedente la soglia consentita, superi €40.000, o, alternativamente, nel caso in cui il soggetto a cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa possibilità per violazione analoga nei cinque anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sanzioni</span></p>
<p>Chi esporta più di €10.000 in contanti senza averne fatto dichiarazione è punito con una sanzione che va dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza a €10.000, se detta eccedenza non è superiore ai €10.000; dal 30% al 50% dell’importo in eccedenza alla suddetta soglia, se l’eccedenza è superiore a €10.000.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Proroga dell’obbligo di accredito delle pensioni superiori a €1.000 su c/c (art.3, co.3 e 4)</span></strong></p>
<p>A seguito della modifica apportata dalla scorsa Manovra d’estate (D.L. n.138/11), è differito al 1° maggio l’obbligo di pagamento da parte della P.A. di stipendi e pensioni di importo superiore a €1.000 tramite strumenti elettronici bancari o postali.</p>
<p>Tale disposizione non trova applicazione per coloro che, anteriormente al 2 marzo 2012, si siano già dotati degli strumenti necessari per effettuare tale modalità di pagamento.</p>
<h3><strong>Adempimenti in caso di liquidazione</strong></h3>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Dichiarazione dei redditi in caso di liquidazione (art.12, co.5)</span></strong></p>
<p>Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo che precede l’effetto della liquidazione, decorre dalla data di iscrizione al Registro delle imprese oltre che della delibera di messa in liquidazione, <span style="text-decoration: underline;">anche</span> della delibera di presa d’atto dell’organo amministrativo o, ancora, dell’iscrizione del decreto del Tribunale. Limitatamente alle imprese individuali, si considera la data in cui è stata comunicata la messa in liquidazione dell&#8217;impresa.</p>
<p>Viene, inoltre, previsto che:</p>
<ol>
<li>se la revoca della liquidazione ha effetto prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione ovvero relativa al primo periodo di imposta di liquidazione, non vanno presentate le dichiarazioni relative a detti periodi di imposta ma un’unica dichiarazione relativa ad un periodo di imposta ordinario;</li>
<li>la revoca dello stato di liquidazione rende in ogni caso definitive le dichiarazioni già presentate; a questa regola fa eccezione l&#8217;ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione, nel senso che la dichiarazione relativa al periodo precedente (ante liquidazione) non si rende definitiva anche se già presentata, ma dovrà essere assorbita nella dichiarazione relativa all’intero periodo di imposta.</li>
</ol>
<h3 align="left"><strong>Imposte Patrimoniali</strong></h3>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Proroga versamento imposta di bollo sulle attività scudate</strong><span style="font-family: Arial;"> (</span><strong>art. 8, co.16, </strong></span><strong><span style="font-size: small;">lett. b &#8211; d e co.17)</span></strong></p>
<p>Il termine per il versamento dell’imposta di bollo, introdotta con il D.L. n.201/11, sulle attività scudate viene spostato a regime <span style="text-decoration: underline;">al 16 maggio</span>. Conseguentemente, il mancato versamento nel termine del 16 febbraio 2012, non comporta violazione in materia di versamenti.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Ivie &#8211; Imposta sugli immobili detenuti all’estero (art.8, co.16, lett.e-g)</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">L’imposta, dovuta con l’aliquota dello 0,76%, non deve essere corrisposta se l’importo <span style="text-decoration: underline;">non supera €200</span>. In linea generale, la base imponibile è rappresentata dal costo indicato nell’atto di acquisto o, in mancanza, secondo il valore di mercato proprio del luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, la base imponibile è rappresentata dal valore utilizzato ai fini del pagamento di imposte patrimoniali nel Paese in cui è situato l’immobile medesimo. In mancanza di tale valore, si applicano i criteri generali. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Inoltre, sempre in riferimento ad immobili ubicati nei suddetti Paesi, dall’imposta <span style="text-decoration: underline;">si deduce quella eventualmente assolta all’estero</span>, a condizione che sia qualificabile come patrimoniale o reddituale e sempreché non sia già stata detratta, ai sensi dell’art.165 Tuir.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Viene poi previsto un regime di favore per i soggetti che <strong>prestano lavoro all’estero</strong> per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, nel caso in cui la residenza sia in Italia in deroga ai criteri ordinari di cui al Tuir. Limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività viene svolta all’estero, l’imposta relativa all’abitazione principale e relative pertinenze situate all’estero è determinata applicando la stessa aliquota e le medesime detrazioni previste per l’abitazione principale ubicata in Italia (ovvero secondo le regole dell’Imposta Municipale). </span></p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Imposta sulle attività detenute all’estero (art.8, co.16, lett.h)</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">Per i conti correnti detenuti in Paesi UE o See è dovuta un’imposta di bollo parificata a quella dovuta per i conti correnti italiani e quindi dell’importo fisso di €34,20. </span></p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari (art.8, co.13-15)</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">A decorrere dal 1° gennaio 2012, scontano l’imposta di bollo in misura proporzionale anche i depositi bancari e postali, ancorché rappresentati da certificati. L’imposta di bollo, inoltre, non si applica sulle comunicazioni relative ai fondi pensione e sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso. </span></p>
<h3><strong><span style="font-size: small;">Riscossione</span></strong></h3>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Dilazione dei pagamenti (art.1, co.1)</span></strong></p>
<p>Nell’ipotesi in cui il contribuente decadesse dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali, può comunque accedere alla rateazione in caso di temporanea situazione di difficoltà.<strong></strong></p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Flessibilità della rateazione (art.1, co.2 e 3)</span></strong></p>
<p>Il debitore può in ogni caso e fin dalla prima richiesta di dilazione del pagamento, proporre un piano di ammortamento delle somme dovute con rate variabili, di importo crescente per ciascun anno, in luogo della rata costante.</p>
<p>Ferme restando le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione, il concessionario per la riscossione potrà iscrivere ipoteca solo in caso di mancato accoglimento dell’istanza di rateazione, ovvero in caso di decadenza dal beneficio.</p>
<p>La decadenza dalla rateazione avviene solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. </p>
<p>I piani di rateazione a rata costante già emessi al 2 marzo 2012 non sono più modificabili, salvo la concessione di proroga per peggioramento della situazione economica.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Pignoramento degli stipendi per somme dovute all’agente della riscossione (art.3, co.5 lett. A e b)</span></strong></p>
<p>Sono previsti nuovi limiti alla pignorabilità degli stipendi, salari, altre indennità relative ai rapporti di lavoro ed impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento. In particolare, l’Agente della riscossione può pignorare le suddette somme:</p>
<ol>
<li>nel limite di 1/10 per debiti di importo fino a €2.000 e</li>
<li>nel limite di 1/7 per debiti di importo compreso tra €2.000 e €5.000.</li>
</ol>
<p>Resta fermo il limite di 1/5 in presenza di debiti superiori a €5.000.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Espropriazione immobiliare (art.3, co.5 lett c e co.7)</span></strong></p>
<p>Le soglie di €20.000 e di €8.000 del debito, superate le quali il concessionario della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare, sono sostituite <span style="text-decoration: underline;">dall’unico limite di €20.000</span>, al di sotto del quale non è possibile avviare tale espropriazione.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Ipoteca sugli immobili (art.3, co.5 lett d e co.6)</span></strong></p>
<p>L’Agente della riscossione, al fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore solo nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del credito per cui si procede sia pari o superiore a €20.000.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Crediti tributari di piccola entità (art.3 co.10 e 11)</span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">A decorrere dal 1 luglio 2012</span>, passa da €16,53 a €30,00, comprensivi di sanzioni ed interessi, la somma al di sotto della quale non si procede all’accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione. Tale limite non trova applicazione in caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento in relazione ad uno stesso tributo.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Rateazione dei crediti dello Stato e degli enti pubblici (art.1 co.4)</span></strong></p>
<p>Per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, i debitori che versino in situazioni di obiettiva difficoltà economica, possono chiedere a questi, ancorché intercorra contenzioso, ovvero già fruiscano di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione non si applica ai crediti degli enti previdenziali.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Stazioni appaltanti (art.1 co.5 e 6)</span></strong></p>
<p>Per effetto di una modifica apportata all’art.38 del D.Lgs. n.163/06 (Codice dei contratti pubblici) sono comunque ammesse a partecipare alle gare di appalto le imprese che hanno rateazioni in corso, perché non costituiscono violazioni tributarie “gravi” definitivamente accertate. Tale previsione si rende applicabile anche per gli appalti anteriori al 2 marzo.</p>
<h3><strong>Reddito d&#8217;Impresa</strong></h3>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Deducibilità dei costi da reato (art.8, co.1-3)</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">Si chiarisce ufficialmente che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese di beni e delle prestazioni di servizio <span style="text-decoration: underline;">direttamente</span> utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per i quali il Pubblico Ministero abbia intrapreso l’azione penale. In caso di successiva assoluzione stabilita con sentenza definitiva il contribuente ha diritto al rimborso delle maggiori imposte comprensive degli interessi.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Inoltre, è previsto che in sede di accertamento delle imposte sui redditi non si tiene conto dei componenti positivi, direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, nei limiti in cui i costi non sono ammessi in deduzione. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Resta ferma l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 25% e il 50% dell’ammontare delle spese o di altri componenti negativi non sostenuti. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Per effetto del principio del <em>favor rei</em> le suddette previsioni si rendono applicabili anche a fatti, atti o attività posti in essere <span style="text-decoration: underline;">anteriormente al 2 marzo 2012</span>, salvo il caso in cui non vi siano provvedimenti definitivi.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai fini Irap.</span></p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Rimborso per mancata deduzione Irap (art.4, co.12)</span></strong></p>
<p>Per effetto della disposizione contenuta nel D.L. n.201/11 (Manovra Monti), che ha ammesso in deduzione dal 2012, ai fini Ires e Irpef, un importo pari all’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti, è stabilito che potrà essere presentata istanza di rimborso relativamente alla maggior Irpef/Ires pagata per effetto della deduzione forfettaria del 10%. In particolare le annualità interessate sono quelle per le quali risultano ancora pendenti i termini per la richiesta di rimborso ai sensi dell&#8217;art.38 del DPR n.602/73, all’ulteriore condizione che per detti periodi:</p>
<ol>
<li>non siano state operate deduzioni dell&#8217;Irap dal reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo o</li>
<li>la deduzione effettuata in misura pari al 10%, risulti inferiore a quella che sarebbe stata eseguita applicando il calcolo analitico in vigore dal 2012.</li>
</ol>
<p>L’Agenzia delle Entrate <span style="text-decoration: underline;">con un provvedimento </span>stabilirà le modalità operative di presentazione delle istanze.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Contabilità semplificata (art.3, co.8 e 9)</span></strong></p>
<p>La deducibilità dei costi relativi a contratti a corrispettivi periodici che interessano due periodi di imposta &#8211; che dal decreto Sviluppo (D.L. n.70/11) era stata resa obbligatoria sulla base del criterio della ricezione del documento &#8211; diventa una facoltà.</p>
<p>Il momento di riferimento per la deducibilità è ora quello <span style="text-decoration: underline;">della registrazione </span>e non più quello della ricezione. La disposizione si applica già per il periodo di imposta 2011.</p>
<h3><strong><span style="font-size: small;">Accertamento e Sanzioni </span></strong></h3>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Accertamento Iva attività scudate</strong><span style="font-family: Arial;"> (</span><strong>art.8, co.16, lett. i)</strong></span></p>
<p>Le attività finanziarie che sono state oggetto di rimpatrio, potranno essere oggetto di accertamento ai fini Iva.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Liste selettive (art.8, co.8)</span></strong></p>
<p>L’Agenzia delle Entrate realizzerà una lista selettiva dei contribuenti <strong>ripetutamente</strong> segnalati in forma non anonima all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione di omissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Accertamenti finalizzati alla tutela dei crediti erariali (art.8, co.6)</span></strong></p>
<p>Viene introdotta la possibilità perla Guardiadi Finanza di effettuare accertamenti bancari e finanziari anche allo scopo di effettuare segnalazioni utili all’Agenzia delle Entrate, affinché quest’ultima possa richiedere al presidente della Commissione Tributaria Provinciale le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Enc e Onlus &#8211; Estensione potere di accesso (art.8, co.22)</span></strong></p>
<p>Viene rafforzato il potere di accesso dell’Amministrazione Finanziaria, ai fini dell’effettuazione delle verifiche fiscali, anche ai locali utilizzati da parte degli enti non commerciali e delle Onlus.</p>
<p align="left"><strong><span style="font-size: small;">Comunicazione aggiornamento catastale (art.11, co.7)</span></strong></p>
<p>Sono soggetti alla sanzione catastale i contribuenti che, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato di attribuzione della rendita presunta, non provvedono alla presentazione dell’atto di aggiornamento catastale.</p>
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		</item>
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		<title>Beni in godimento ai soci: proroga al 15 ottobre</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 16:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sherman &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La scadenza per la trasmissione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci slitta al 15 Ottobre 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012 dispone un più ampio termine per la prima comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai <a title="Beni intestati alla società in godimento a soci o familiari" href="http://www.shermanpartners.net/news/beni-intestati-alla-societa-in-godimento-a-soci-o-familiari">beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari</a> originariamente fissata al 31 marzo 2012.</p>
<p><em>Ora il termine per la trasmissione è </em><strong>prorogato al 15 ottobre 2012.</strong></p>
<p>Tale decisione è stata presa tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e dell&#8217;assoluta novità della misura.</p>
<p>Pertanto, le procedure interne di controllo ed invio telematico di tali comunicazioni saranno riprogrammate in funzione di tale data.</p>
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		<item>
		<title>Mostra Fotografica di Marc De Tollenaere: &#8220;Veneto, i Luoghi e le Genti&#8221;</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sherman &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

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		<description><![CDATA[Abbiamo il piacere di ospitare la mostra fotografica di Marc De Tollenaere. L'appuntamento è per Giovedì 15 Marzo presso la nostra sede di Bassano del Grappa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.shermanpartners.net/news/wp-content/uploads/2012/03/Marc-De-Tollenaere.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1331" title="Marc-De-Tollenaere" src="http://www.shermanpartners.net/news/wp-content/uploads/2012/03/Marc-De-Tollenaere-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Informazioni sull&#8217;evento</h3>
<p><strong>Giovedì 15 Marzo 2012</strong> saremo lieti condividere con voi queste bellissime fotografie. L&#8217;appuntamento è alle <strong>18.30 presso la nostra sede di Bassano del Grappa</strong> (Via C.Colombo, 94)</p>
<h3>Informazioni sull&#8217;artista</h3>
<p>Marc De Tollenaere è nato a Tripoli (Libia) nel 1969.</p>
<p>Nel corso degli anni ha studiato fotografia con: Gianni Berengo Gardin, David Alan Harvey (Magnum Photos), Bob Sacha, Antonin Kratochvil (VII) Anders Petersen e Arno Minkkinen.</p>
<p>Con la Biblos ha pubblicato vari libri tra cui “Venezia ai confini della luce” nel 2007, “Gondole” nel 2009, presentato da Alvise Zorzi. Autore segnalato al Day’s Japan World Photojournalistic Award nel 2005 con un reportage sui “Bambini della città della gioia” di Calcutta.</p>
<p>Autore segnalato al concorso promosso dall’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti 2008 con un lavoro sul “Treviso Christian Centre”.</p>
<p>Ha tenuto varie personali tra cui “Passion and Drama” al Photoshow di Roma 2010 e “Veneto, così vicino così lontano”a Bassano Fotografia 2011 presso il Museo Civico. Dal 2007 è testimonial della Manfrotto, dove tiene corsi di fotografia sia in azienda che on-line, insegna inoltre presso la libreria Marco Polo di Venezia e in workshop fotografici in tutto il mondo.</p>
<p>Per ulteriori informazioni visitate <a title="Marc De Tollenaere" href="http://www.marcphotos.org/">il sito web dell&#8217;autore</a></p>
<h3>La filosofia di Sherman &amp; Partners relativa a questi eventi</h3>
<p>Lo Studio di consulenza economica e giuridica Sherman &amp; Partners parallelamente alla propria missione professionale, promuove numerose iniziative collaterali con cadenza semestrale che presentino alla Clientela spunti, occasioni e condivisione di iniziative e momenti culturali.</p>
<p>Tali iniziative sono proposte in totale autonomia e senza alcuna finalità di lucro al solo scopo di condividere ed apprezzare le opere di volta in volta esposte, nonché presentare ad un più vasto pubblico nuovi talenti ed autori. Per ogni iniziativa di questo genere da organizzare o coordinare nello Studio,<a title="Contattaci" href="http://www.shermanpartners.net/news/contattaci"> contattateci</a>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione IVA 2012 e Raccolta Documenti</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sherman &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta dati]]></category>

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		<description><![CDATA[Riepiloghiamo i principali adempimenti in scadenza relativi alla comunicazione dati IVA e alla dichiarazione IVA 2012, al fine di predisporre la documentazione necessaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si avvicina il termine per la <strong><span style="text-decoration: underline;">presentazione della Comunicazione Dati Iva e della Dichiarazione Iva 2012</span></strong>, relative al periodo d’imposta 2011, pertanto riteniamo opportuno riepilogare i principali adempimenti in scadenza, al fine di predisporre ed acquisire la documentazione necessaria.</p>
<h3>Novità</h3>
<p>Le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA 2012 sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>Il rigo VA14 è stato ridenominato “Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” per indicare la rettifica della detrazione dell’IVA per i soggetti che adottano il “nuovo” regime dei minimi dal 2012;</li>
<li>Il rigo VE23 riservato all’indicazione delle operazioni attive con aliquota al 21%;</li>
<li>Nel rigo VE34 sono stati introdotti i nuovi campi riservati alle cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori per le quali è obbligatoria l’applicazione dell’imposta secondo il meccanismo del reverse charge;</li>
<li>Il rigo VF12 riservato all’indicazione delle operazioni passive con aliquota al 21%;</li>
<li>Nel nuovo rigo VF18, da quest’anno, è prevista l’indicazione delle operazioni d’acquisto per le quali la detrazione è esclusa o ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1;</li>
<li>Nei righi VJ15 e VJ16 riservati agli acquisti di telefoni cellulari e di microprocessori per i quali è obbligatoria l’applicazione dell’imposta secondo il meccanismo del reverse charge.</li>
</ul>
<h3>Comunicazione Dati Iva</h3>
<p>La Comunicazione Dati Iva, il cui invio è previsto <strong><span style="text-decoration: underline;">entro il 29 febbraio 2011</span></strong>, ha natura non dichiarativa e i suoi effetti sono riferibili alla comunicazione di dati e notizie. L’omissione o l’invio con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.</p>
<p>La struttura e il contenuto della Comunicazione sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’anno scorso.</p>
<h3>Compensazioni</h3>
<p>Anche per il 2012 sono in vigore le <strong><span style="text-decoration: underline;">rigorose disposizioni in tema di compensazione dei crediti Iva</span></strong><strong>.</strong></p>
<p>In particolare, gli utilizzi di credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale (o dalle richieste infrannuali), se di importo superiore a € 10.000 annui, possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o dell’istanza) da cui esso emerge.</p>
<p>Inoltre è stato disposto l’obbligo di <strong><span style="text-decoration: underline;">apposizione del visto di conformità</span></strong> per quei contribuenti che intendono compensare crediti Iva di importo superiore a € 15.000 annui.</p>
<p>A tal proposito, viene offerta la possibilità ai contribuenti di presentare la <strong><span style="text-decoration: underline;">Dichiarazione annuale Iva 2012 (relativa al periodo d’imposta 2011) in forma autonoma</span></strong> (quindi, non unificata) a partire dal 1° febbraio 2012 ed entro il 29 febbraio 2012, in modo da presentare dal 16 marzo prossimo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva ed essere <strong><span style="text-decoration: underline;">esonerati dall’obbligo di presentare la Comunicazione Annuale dei Dati Iva</span></strong>.</p>
<h3>Rimborsi</h3>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Dal 1° febbraio 2012 si potrà chiedere il Rimborso Iva direttamente in sede di compilazione della dichiarazione annuale Iva</span></strong>, compilando l’apposito quadro VR e presentando la dichiarazione Iva in forma autonoma.</p>
<p>Il modello IVA 2012 a rimborso può comunque essere presentato all’interno del modello Unico 2012 entro il 01/10/2012.</p>
<h3>Versamento del Saldo Iva annuale</h3>
<p>Il versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale va effettuato <strong><span style="text-decoration: underline;">entro il 16 marzo 2012</span></strong>, sempreché l’importo dovuto sia superiore ad € 10. Si rammenta che è possibile:</p>
<ul>
<li>effettuare il versamento in forma rateale;</li>
<li>differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo relativo al modello UNICO 2011, in caso di presentazione della dichiarazione unificata.</li>
</ul>
<p>L’omesso versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale, in presenza di importo superiore a € 50.000, ha <strong><span style="text-decoration: underline;">rilevanza penale</span></strong>: per il soggetto che non versa l’Iva dichiarata a debito è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.</p>
<h3>Spesometro</h3>
<p>Come più volte ribadito, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovamente una sorta di <strong><span style="text-decoration: underline;">Elenco clienti/fornitori (il cosiddetto “Spesometro”)</span></strong>, ossia la comunicazione delle operazioni effettuate/ricevute da parte dei soggetti IVA di importo non inferiore a € 3.000.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Con riferimento al 2011</span></strong>, tale comunicazione va effettuata entro il 30/04/2012 e riguarda le operazioni (rese e ricevute) rilevanti ai fini dell’Iva di importo non inferiore a € 3.000.</p>
<h3>Raccolta documenti (<span style="text-decoration: underline;">solo per contabilità esterne</span>)</h3>
<p>Al fine di provvedere agli opportuni adempimenti, Vi chiediamo di predisporre e trasmettere allo Studio, anche in via telematica, la documentazione necessaria al più presto e comunque <strong><span style="text-decoration: underline;">ENTRO IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2012</span></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elenchiamo di seguito la <strong><span style="text-decoration: underline;">documentazione da raccogliere</span></strong>:</p>
<ol>
<li>Stampe della Liquidazione annuale IVA e relative liquidazioni periodiche anno 2011;</li>
<li>Stampa dei totali acquisti / vendite / corrispettivi dell’anno 2011, con gli imponibili distinti per aliquota;</li>
<li>Copia dei modelli F24 di versamento Iva (anche con Iva eventualmente compensata);</li>
<li>In caso di Credito Iva utilizzato in compensazione, copia del prospetto riepilogativo con il relativo utilizzo;</li>
<li>Copia della documentazione di eventuali crediti IVA chiesti a rimborso o compensati nel periodo (rimborsi infrannuali);</li>
<li>Copia dei modelli INTRA presentati (solo frontespizio) ed eventuale prospetto di raccordo in presenza di discordanze con la contabilità;</li>
<li>Suddivisione delle cessioni intracomunitarie tra vendite e prestazioni di servizi;</li>
<li>Prestazioni di servizi: ammontare delle prestazioni di servizio generiche, non soggette ad Iva ai sensi del nuovo art. 7-ter, rese nei confronti di soggetti passivi Ue;</li>
<li>Bolle doganali di acquisto: totale operazioni 2011 distinto tra imponibile e Iva applicata;</li>
<li>Operazioni con San Marino: totale operazioni 2011 distinto tra imponibile e Iva applicata;</li>
<li>Autofatture: totale importi delle operazioni distinto tra emessi e ricevuti (indicando imponibile, IVA e relativa aliquota applicata);</li>
<li>Plafond: Copia delle annotazioni relative all’utilizzo del plafond, relativamente alle operazioni di acquisto “non imponibile art. 8/c”;</li>
<li>Cellulari: Dettaglio dei costi di acquisto e manutenzioni o altri costi relativi, solo nei casi di detrazione Iva superiore al 50%, distinguendo imponibile e imposta;</li>
<li>Copia del bilancio di verifica al 31/12/2011, allegando le schede contabili di Erario c/IVA e IVA in compensazione, acquisti/vendite cespiti, canoni di leasing, canoni di locazione, noleggio, acquisti di beni destinati alla rivendita;</li>
<li>Documentazione relativa ai versamenti d’imposta a seguito di eventuale ravvedimento operoso, suddividendo gli importi tra imposta, interessi e sanzioni.</li>
</ol>
<p><strong>Lo Studio è a disposizione per la compilazione e l’invio telematico della Dichiarazione IVA, della Comunicazione Dati Iva e dello Spesometro.</strong></p>
<div>
<p>La gentile Clientela che gestisce in proprio la contabilità e intende incaricare lo Studio della compilazione dei modelli e del relativo invio, è pregata di <strong>consegnare allo Studio la sopra indicata documentazione</strong> rilevante ai fine dei presenti adempimenti, entro le seguenti scadenze:</p>
<ul>
<li><strong>10 febbraio 2012: per la Dichiarazione IVA e la Comunicazione Dati IVA dell’anno 2011;</strong></li>
<li><strong>10 marzo 2012: per lo Spesometro dell’anno 2011.</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Movimenti Bancari e Uso dei Contanti: tutte le Novità</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sherman &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Contanti]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[libretti al portatore]]></category>
		<category><![CDATA[limitazioni contante]]></category>
		<category><![CDATA[Limiti]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono state introdotte importanti misure riguardanti i le limitazioni all'uso dei contanti e la possibilità per il Fisco di accedere alle movimentazioni bancarie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Abbassato il limite per effettuare pagamenti in contanti</h3>
<p><strong>Il Legislatore ha nuovamente ridotto ad € 1.000</strong> (dopo il recente passaggio dalla soglia di € 5.000 a quella di € 2.500 dello scorso 13 agosto 2011) le limitazioni all’utilizzo del contante con annessi risvolti fiscali che riguardano la maggioranza delle imprese e dei professionisti italiani.</p>
<p><strong>Dal 6 dicembre 2011</strong> sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07:</p>
<ul>
<li>è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a € 1.000;</li>
<li>gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a € 1.000 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari “liberi” (cioè senza clausola di non trasferibilità) può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 1.000;</li>
<li>i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a € 1.000. Sarà necessario entro il termine ultimo del 31 marzo 2012 provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a € 1.000 ovvero estinguerli.</li>
</ul>
<p>Tali trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore per importi superiori alla nuova soglia di € 1.000 sono vietati anche quando effettuati con più movimentazioni singolarmente inferiori a € 1.000, effettuate in un circoscritto periodo di tempo (7 giorni), ma costituenti un&#8217;operazione unitaria sotto il profilo economico, in quanto <strong>movimentazioni artificiosamente frazionate all’elusione della normativa</strong>.</p>
<p>In ogni caso, quando il frazionamento è connaturato alla natura della movimentazione (ad esempio contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti oggetto della movimentazione (ad esempio pagamento rateale), non vi è infrazione.</p>
<div class="woo-sc-box normal   ">
<p>Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelevamento e di versamento di denaro contante, agli sportelli di banche o poste, superiori ai limiti imposti dalla normativa non concretizzano “automaticamente” una violazione. Costituisce elemento di sospetto, in generale, il <strong>ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante</strong> e, in particolare, il prelevamento e il versamento di contanti di importo pari o superiore a € 15.000.</p>
<p>In ogni caso, gli intermediari finanziari devono valutare con attenzione la natura delle operazioni effettuate dai propri clienti prima di segnalare l’operazione, e raffrontarla con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>In sede di conversione del D.L. n.201/11 è stato previsto che non costituiscono infrazione le violazioni comprese tra € 1.000,00 ed € 2.499,99 commesse nel periodo tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A regime, invece, sono stati implementati gli obblighi di comunicazione delle infrazioni a carico dei professionisti, che accertino una violazione nell’espletamento del proprio incarico, e degli intermediari finanziari:</p>
<ol>
<li><strong>i professionisti che hanno notizia</strong>, nei limiti delle loro attività e dei loro compiti, di infrazioni alle disposizioni che limitano l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore devono riferire entro 30 giorni alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti l’accertata violazione. Sarà poi onere delle ragionerie trasmettere la violazione all’Agenzia delle Entrate che attiverà i controlli fiscali di propria competenza;</li>
<li><strong>per le infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari</strong> la comunicazione dell’infrazione sarà effettuata dalla banca o posta che li accetta in versamento o che ne effettua l’estinzione.</li>
</ol>
<div class="woo-sc-box normal   ">
<p>Pertanto, si segnala che chi viola la soglia di € 1.000 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a € 1.000 è assoggettato ad una <strong>sanzione pecuniaria che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a € 3.000.</strong></p>
<p>Oltre alla sanzione pecuniaria è, ora, possibile ricevere anche un<strong> accertamento di natura fiscale</strong> derivante dalla segnalazione dell’avvenuta violazione effettuata dal professionista o dall’intermediario finanziario.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Movimenti bancari liberamente accessibili dal fisco</h3>
<div class="woo-sc-box normal   "><strong>Dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari (banche, società finanziarie, società di investimento etc.), sono obbligati a comunicare periodicamente al Fisco le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con ciascuno dei propri clienti.</strong></div>
<p>In pratica, quindi, il Fisco (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) avrà libero accesso ai dati bancari di ciascuno, anche solo per indirizzare la selezione dei contribuenti su cui mirare efficacemente i controlli fiscali.</p>
<p>Sul piano pratico le modalità attraverso le quali dovrà avvenire la comunicazione dei dati dalle banche e dagli intermediari finanziari all’Anagrafe tributaria dovranno essere fissate da un apposito provvedimento che dovrà anche garantire le opportune cautele per regolare comunque l’accesso ai dati da parte dei funzionari del Fisco (vi sono, infatti, evidenti e significative questioni legate alla privacy attesa la particolare “sensibilità” delle informazioni trattate).</p>
<p>A prescindere, comunque, dai tecnicismi che sovrintenderanno l’accesso e la conservazione dei dati relativi ai movimenti bancari e finanziari più in generale, risulta evidente il grande salto di livello che attiene agli strumenti in possesso del Fisco per “stanare gli evasori”. Ricordiamo alla spettabile clientela, infatti, che sulla base delle regole giuridiche che sovrintendono il nostro sistema di accertamento fiscale, in buona sostanza ogni movimento bancario che non sia regolarmente giustificato può essere utilizzato per contestare al contribuente un reddito evaso.</p>
<p>Dato lo scenario sinteticamente descritto, raccomandiamo a tutta la spettabile clientela di studio di porre particolare attenzione nella gestione dei conti correnti e dei rapporti finanziari in generale.</p>
<h3>Nuova aliquota 20% rendite finanziarie</h3>
<p><strong>A decorrere dal 1° gennaio 2012,</strong> l’aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva da applicare alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:</p>
<ul>
<li>agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR;</li>
<li>ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR;</li>
</ul>
<p>è stabilita <strong>nella misura pari al 20%.</strong></p>
<p>In particolare a seguito delle modifiche in esame gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo dell’attuale 12,5% saranno assoggettate al 20%, la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passa dall’attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.</p>
<h3>Imposta di bollo sugli estratti conto</h3>
<p>A decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuta un’imposta di bollo sull’invio degli estratti conto, fissata in misura annua come segue:</p>
<ol>
<li>€ 34,20 per le persone fisiche;</li>
<li>€ 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi società di capitali e di persone.</li>
</ol>
<p>Se l’estratto conto è inviato più volte nel corso di un anno (ad esempio con frequenza trimestrale, mensile etc.) l’imposta è proporzionata al minor periodo rendicontato rispetto all’anno.</p>
<p>Nel caso delle persone fisiche l’imposta<strong> non è dovuta se la giacenza media annua del conto è complessivamente non superiore a € 5.000,00.</strong></p>
<h3>Imposta di bollo sulle attività finanziarie</h3>
<p>A decorrere <strong>dal 1° gennaio 2012 viene istituita un’imposta di bollo proporzionale che colpisce le attività finanziarie detenute in Italia</strong> (in pratica i depositi titoli) con le seguenti aliquote</p>
<ol>
<li>0,1% per il 2012;</li>
<li>0,15% dal 2013.</li>
</ol>
<p>È prevista una misura minima di € 34,20 e, solo per il 2012, una misura massima di € 1.200,00.</p>
<p>La base imponibile è individuata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. Non sono soggetti a imposta i fondi pensione, i fondi sanitari e i buoni postali fruttiferi con valore complessivo di rimborso non superiore a € 5.000,00.</p>
<h3>Imposta sugli immobili detenuti all’estero</h3>
<p><strong>A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sugli immobili di qualsiasi specie</strong> (abitativi, commerciali, industriali) <strong>detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato, a prescindere dalla loro cittadinanza.</strong> Soggetti passivi sono il proprietario, l’usufruttuario ovvero il titolare di altri diritti reali.</p>
<p>L’imposta è dovuta secondo l’aliquota dello 0,76% (allineata dunque alla misura ordinaria dell’Imu) in proporzione alla quota e al periodo di possesso nell’anno. Per il calcolo di tale periodo vale questa regola: se nel mese il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere conteggiato interamente.</p>
<p>La base imponibile è data dal valore degli immobili, individuato nel costo risultante dall’atto di acquisto o da altro contratto e, in mancanza, dal valore di mercato che si può rilevare nel luogo in cui è situato l’immobile.</p>
<p><strong>Quest’imposta deve essere auto liquidata dal contribuente e, conseguentemente, sarà dovuta già con la prossima dichiarazione dei redditi.</strong></p>
<p>Se nel Paese estero in cui è situato l’immobile questo fosse già colpito da un’imposta patrimoniale, per evitare un fenomeno di doppia imposizione quella pagata all’estero è scomputabile come credito d’imposta da quella italiana, comunque nel limite del suo ammontare.</p>
<h3>Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero</h3>
<p><strong>Sempre a decorrere dal 2011, è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello stato.</strong></p>
<p>La base imponibile è data dal valore di mercato delle attività finanziarie, come determinato nel luogo di detenzione, anche sulla scorta della documentazione rilasciata dall’intermediario.</p>
<p>In mancanza rilevano il valore nominale o quello di rimborso. Quindi, se fosse acceso un deposito titoli presso una banca francese, e questa rilasciasse un prospetto dal quale si desume il valore corrente delle attività finanziarie, la base imponibile sarà rappresentata dal valore desumibile da tale documentazione.</p>
<p>L’imposta è dovuta secondo le seguenti aliquote:</p>
<ol>
<li>0,1% per il 2011 e 2012;</li>
<li>0,15% dal 2013.</li>
</ol>
<p><strong>Anche quest’imposta dovrà essere auto liquidata dal contribuente.</strong> Dunque sarà dovuta già con la prossima dichiarazione dei redditi e vale la regola per cui se, nel Paese estero in cui le attività sono detenute, fosse già stata corrisposta un’imposta patrimoniale, quella pagata all’estero è scomputabile come credito d’imposta da quella italiana, comunque nel limite del suo ammontare.</p>
<h3>Imposta sulle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale</h3>
<p>La previsione che, a oggi, suscita i dubbi più accentuati, riguarda<strong> l’introduzione di un’imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione con uno dei provvedimenti di scudo fiscale emanati nel 2001 e, successivamente, nel 2009.</strong></p>
<p>Si ricorda, in sintesi, che la procedura di emersione poteva avvenire con due diverse modalità:</p>
<ul>
<li><strong>il rimpatrio</strong>, che implicava l’effettivo trasferimento dall&#8217;estero in Italia delle attività finanziarie, con la creazione di appositi conti segretati presso la banca alla quale veniva presentata la dichiarazione riservata</li>
<li><strong>la regolarizzazione</strong> che, a differenza del rimpatrio, prevedeva che le attività continuassero a restare all’estero, e non garantiva la riservatezza; quindi, sotto questo profilo, questa procedura di emersione poteva essere una scelta un po’ più debole rispetto al rimpatrio.</li>
</ul>
<p>Il decreto Monti, quando individua le attività finanziarie relativamente alle quali è dovuta l’imposta di bollo, non fa distinzione tra quelle rimpatriate o semplicemente regolarizzate, ma vi sono alcune indicazioni che fanno pensare che essa interessi solamente le prime.</p>
<p>L’aliquota dell’imposta è fissata nelle seguenti misure:</p>
<ul>
<li>10 per mille per il 2012;</li>
<li>13,5 per mille per il 2013;</li>
<li>4 per mille a regime.</li>
</ul>
<p>La base imponibile è rappresentata dal valore delle attività ancora riservate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si deve effettuare il versamento. Quindi, per l’imposta dovuta per il 2013, si prenderà come base il valore delle attività al 31 dicembre 2012.</p>
<p>Sono previste modalità particolari di applicazione dell’imposta per il 2012: il valore di riferimento è quello al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto Monti. Se, rispetto al valore scudato in origine, le attività finanziarie sono state prelevate in tutto o in parte, è dovuta su tale valore un’imposta una tantum con l’aliquota del 10 per mille.</p>
<p>L’imposta sulle attività scudate non è versata direttamente dal contribuente, ma dagli intermediari, generalmente banche, presso cui sono state compiute le operazioni di emersione. L’importo dovuto è prelevato dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione e, qualora non sia disponibile provvista liquida, egli sarà tenuto a fornirla direttamente all’intermediario affinché possa provvedere al versamento dell’imposta dovuta.</p>
<h3>Modifica del tasso legale</h3>
<p>A decorrere dal 1° gennaio 2012,<strong> la misura del tasso legale di interesse è salita dal 1,5% al 2,5%, </strong>per effetto del Decreto Ministeriale del 12/12/11, pubblicato nella G.U. n.291 del 15/12/11.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’evoluzione degli interessi legali nel tempo</p>
<p><a href="http://www.shermanpartners.net/news/wp-content/uploads/2012/01/Variazione-Tasso-interesse-legale.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1261" title="Variazione Tasso interesse legale" src="http://www.shermanpartners.net/news/wp-content/uploads/2012/01/Variazione-Tasso-interesse-legale.jpg" alt="" width="632" height="296" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’intervento, che rientra nelle indicazioni dell’art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Scadenzario Gennaio, Febbraio e Marzo 2012</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sherman &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[scadenzario]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Le principali scadenze del primo trimestre 2012, con il relativo commento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito evidenziamo le prossime scadenze fiscali relative al 1° trimestre 2012, con il commento dei principali adempimenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>GENNAIO</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Lunedì 16 gennaio</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>IVA &#8211; LIQUIDAZIONE MENSILE: Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2011 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato.</p>
<p>IVA &#8211; DICHIARAZIONI D&#8217;INTENTO: Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d&#8217;intento ricevute nel mese di dicembre 2011.</p>
<p>IRPEF &#8211; RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI: Versamento delle ritenute operate a dicembre 2011 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p>
<p>IRPEF &#8211; RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: Versamento delle ritenute operate a dicembre 2011 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>
<p>INPS – DIPENDENTI: Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2011.</p>
<p>INPS &#8211; GESTIONE SEPARATA: Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2011 a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Mercoledì 25 gennaio</h3>
<p>IVA COMUNITARIA &#8211; ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI: Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2011 (soggetti mensili) e al quarto trimestre 2011 (soggetti trimestrali).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Lunedì 30 gennaio</h3>
<p>REVOCA  - REGIME NUOVE INIZIATIVE: Presentazione del mod. AA9/10 da parte dei soggetti che nel 2010 o 2011 hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000 e nel 2012 intendono revocare tale scelta, rispetto al vincolo triennale di applicazione di tale regime.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Martedì 31 gennaio</h3>
<p>IVA &#8211; ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI E TRIMESTRALI: Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione:</p>
<ul>
<li>del mese di dicembre 2011, da parte dei soggetti mensili;</li>
<li>del quarto trimestre 2011, da parte dei soggetti trimestrali.</li>
</ul>
<p>CONTRIBUTO ANNUALE &#8211; REVISORI CONTABILI: Versamento del contributo annuale di € 26,84 da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.</p>
<p>SPESOMETRO &#8211; INVIO ELENCHI CLIENTI/FORNITORI OPERAZIONI 2010: Invio telematico della comunicazione delle cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute di ammontare pari o superiore a € 25.000 relative al 2010, per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>FEBBRAIO</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Mercoledì 1 febbraio</h3>
<p>DICHIARAZIONE IVA ANNUALE AUTONOMA: Data a decorrere dalla quale è possibile presentare in via telematica la dichiarazione IVA relativa al 2011 in forma autonoma al fine di poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA superiore a € 10.000 annui a decorrere dal 16 marzo.</p>
<p>Per compensazioni superiori a € 15.000 annui, alla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità.</p>
<p>La presentazione della dichiarazione IVA nel mese di febbraio esonera dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Giovedì 16 febbraio</h3>
<p>IVA &#8211; DICHIARAZIONI D’INTENTO: Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d&#8217;intento ricevute nel mese di gennaio.</p>
<p>IVA &#8211; LIQUIDAZIONE MENSILE: Liquidazione IVA riferita al mese di gennaio e versamento dell’imposta dovuta.</p>
<p>IRPEF &#8211; RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI: Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p>
<p>IRPEF &#8211; RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>
<p>INPS – DIPENDENTI: Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.</p>
<p>INPS &#8211; GESTIONE SEPARATA: Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p>
<p>INPS &#8211; CONTRIBUTI IVS: Versamento della quarta rata fissa per il 2011 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.</p>
<p>INAIL &#8211; AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO: Pagamento del premio INAIL per la regolazione dell’anno 2011 e per l’anticipo, anche rateizzato, dell’anno 2012.</p>
<p>TFR &#8211; SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA: Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2011 (codice tributo 1713), nella misura dell’11%, considerando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Lunedì 20 febbraio</h3>
<p>ENASARCO &#8211; VERSAMENTO CONTRIBUTI: Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Lunedì 27 febbraio</h3>
<p>IVA COMUNITARIA &#8211; ELENCHI INTRASTAT MENSILI:Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Martedì 28 febbraio</h3>
<p>MOD. CUD 2011: Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto delle certificazioni dei redditi 2011.</p>
<p>CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVIGIONI: Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposte e le ritenute effettuate nel 2011.</p>
<p>CERTIFICAZIONE UTILI: Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2011 dalle società (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo/utile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Mercoledì 29 febbraio</h3>
<p>IVA &#8211; COMUNICAZIONE DATI: Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita all’anno 2011.</p>
<p>IRAP &#8211; OPZIONE 2012 – 2014: Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello per comunicare l’opzione per la determinazione, dal 2012, della base imponibile IRAP con le modalità previste per i soggetti IRES (metodo da bilancio).</p>
<p>IVA &#8211; ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI: Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di gennaio da parte dei soggetti mensili.</p>
<h2>MARZO</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Venerdì 16 marzo</h3>
<p>IVA &#8211; DICHIARAZIONI D’INTENTO: Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di febbraio.</p>
<p>IVA &#8211; LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE</p>
<ul>
<li>Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta;</li>
<li>Versamento dell’imposta relativa al 2011 della dichiarazione annuale.</li>
</ul>
<p>Rappresenta il termine ultimo per coloro che devono presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma, mentre coloro che presentano il mod. UNICO 2012 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione.</p>
<p>IRPEF &#8211; RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMIL.: Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p>
<p>IRPEF &#8211; RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>
<p>INPS &#8211; GESTIONE SEPARATA: Versamento del contributo del 17% o 26,72%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p>
<p>TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI: Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di:</p>
<ul>
<li>€ 309,87 se il capitale sociale è non superiore a € 516.456,90;</li>
<li>€ 516,46 se il capitale sociale è superiore a € 516.456,90.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Lunedì 26 marzo</h3>
<p>IVA COMUNITARIA &#8211; ELENCHI INTRASTAT MENSILI: Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Sabato 31 marzo</h3>
<p>PRIVACY &#8211; ADEGUAMENTO DPS: Redazione ed adeguamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) da parte dei soggetti che effettuano il trattamento elettronico di dati sensibili o giudiziari. Si rammenta la possibilità, nei casi previsti, di sostituire il DPS con un’apposita autocertificazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Lunedì 2 aprile</h3>
<p>DETRAZIONE 55% &#8211; LAVORI “A CAVALLO D’ANNO”: Presentazione telematica dell’apposito modello per la comunicazione delle spese sostenute nel 2011 con riferimento ad interventi di risparmio energetico, iniziati in tale anno e per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55%, che sono proseguiti nel 2012.</p>
<p>ENASARCO &#8211; VERSAMENTO FIRR: Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.</p>
<p>IVA &#8211; ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI: Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di febbraio da parte dei soggetti mensili.</p>
<p>ENTI NON COMMERCIALI &#8211; VARIAZIONE DATI MODELLO EAS: Presentazione in via telematica del modello EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2011, rispetto a quanto già comunicato.</p>
<p>ANTIRICICLAGGIO &#8211; ADEGUAMENTO LIBRETTI AL PORTATORE: Estinzione dei libretti di deposito bancari o postali al portatore esistenti al 6.12.2011 con un saldo pari o superiore a € 1.000, ovvero riduzione del saldo ad un somma inferiore al predetto limite.</p>
<p>CHIUSURA LITI PENDENTI: Termine ultimo per la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposita domanda di definizione delle liti fiscali pendenti all’1.5.2011. Tale adempimento è necessario sia in presenza di somme da versare (il cui termine è scaduto il 30.11.2011) che in assenza delle stesse.</p>
<p>COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO A SOCI/FAMILIARI: Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore.</p>
<p>IRPEF &#8211; AFFRANCAMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE: Consegna all’intermediario finanziario della comunicazione dell’intenzione di effettuare l’affrancamento delle attività finanziarie e delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio possedute al 31.12.2011, nonché alla data di esercizio dell’opzione, come previsto dal DM 13.12.2011.</p>
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		<title>Assemblea dell&#8217;Associazione del 16 Dicembre 2011</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sherman &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi interni]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
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		<category><![CDATA[studio zago]]></category>
		<category><![CDATA[Thymos Business & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>

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		<description><![CDATA[L'Assemblea del 16 Dicembre 2011 ha consentito di riassumere e ufficializzare tutte le novità dell'anno 2011: nuove Sedi operative, nuovi Professionisti Associati e una struttura in costante evoluzione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shermanpartners.net/news/wp-content/uploads/2012/01/Associati-Sherman-Partners.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1285" title="Associati Sherman &amp; Partners" src="http://www.shermanpartners.net/news/wp-content/uploads/2012/01/Associati-Sherman-Partners-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Il 16 Dicembre 2011 si è riunita presso la sede principale di Bassano del Grappa l’Assemblea generale dello Studio Sherman &amp; Partners, con la partecipazione di tutti i Professionisti Associati.</p>
<p>Durante la seduta il Presidente dell’Associazione, <strong>Rag. Benvenuto Marin</strong>, ha riassunto i punti salienti che hanno caratterizzato l’attività associativa nell’anno 2011. E’ stato un anno ricco di novità interessanti, su tutte l’approvazione del nuovo Statuto e Regolamento dell’Associazione che, pur mantenendo inalterata la sua filosofia, ha adeguato le regole di funzionamento all’attuale dimensione della struttura, allargata alla partecipazione attiva di nuovi Professionisti di ogni livello associativo.</p>
<p>Altra novità di rilievo, è stata ufficializzata l’apertura di tre nuovi studi Sherman<strong> a Roma, Salerno e Trento.</strong> Si tratta di vere e proprie sedi “Sherman” distaccate nel territorio nazionale, in linea con il processo di “evoluzione territoriale e dimensionale” che l’Associazione ha intrapreso negli ultimi anni per pianificare il proprio sviluppo.</p>
<p>Per seguire al meglio l’evoluzione dell’Associazione è stato introdotto nella struttura un Managing Director, ruolo ricoperto dall’<strong>Ing. Paolo Cacurri</strong>. L’ing. Cacurri è manager di comprovata esperienza, maturata nella gestione di aziende appartenenti a grandi gruppi industriali, di servizi alle imprese in ambito nazionale e internazionale, e di studi professionali di primaria importanza.</p>
<p>Il Presidente ha messo in evidenza come Sherman abbia effettuato negli anni un costante potenziamento delle proprie dotazioni tecnologiche. Gli investimenti effettuati consentiranno all’Associazione di evolvere con dinamiche veloci di sviluppo, controllate fin dalla loro pianificazione.</p>
<p>Nel corso dell’Assemblea sono state formalizzate le adesioni dei seguenti nuovi Professionisti Associati:</p>
<ul>
<li>Dott. Claudio Scrocca</li>
<li>Dott.ssa Maria Cristina Cordone</li>
<li>Dott. Fabian Lauri</li>
<li>Avv. Massimiliano Schepis</li>
<li>Dott. Andrea Leuti</li>
<li>Dott. Fabio Tesei</li>
<li>Studio Associato Zago</li>
<li>Studio Consulenti Associati SCOA</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Presidente e i Partners Fondatori rimangono fermi nel proposito di garantire il mantenimento dei fondamenti etici ed operativi dell’Associazione, quali la stima professionale reciproca data dalla qualità dei singoli e i sani principi deontologici che guidano tutti i professionisti verso una visione comune dell’attività dell’Associazione.</p>
<p>Conseguentemente all’apertura delle nuove sedi proprie e all’integrazione dei nuovi professionisti, lo Studio Sherman &amp; Partners è attualmente presente:</p>
<ul>
<li>A <strong>Milano</strong>, attraverso gli associati della <strong><a title="Thymos Business &amp; Consulting: una collaborazione strategica" href="http://www.shermanpartners.net/news/thymos-business-consulting-una-collaborazione-strategica">Thymos Business &amp; Consulting</a></strong>;</li>
<li>A <strong>Bologna</strong> (Casalecchio di Reno) attraverso gli associati dello <strong><a title="SCOA Studio Consulenti Associati entra nell’Associazione Studio Sherman &amp; Partners" href="http://www.shermanpartners.net/news/scoa-studio-consulenti-associati-entra-nellassociazione-studio-sherman-partners">Studio Consulenti Associati SCOA</a></strong>;</li>
<li>A <strong>Venezia</strong> (Strà) attraverso gli associati dello <strong><a title="Studio Associato Zago: una base a Venezia per lo Studio Sherman &amp; Partners" href="http://www.shermanpartners.net/news/studio-associato-zago-una-base-a-venezia-per-lo-studio-sherman-partners">Studio Associato Zago</a>;</strong></li>
<li>A <strong>Genzano di Roma</strong> attraverso lo Studio Maielli Leuti;</li>
<li>Ad <strong>Asiago (VI)</strong> attraverso lo Studio Timpano;</li>
<li>A <strong>Primiero (TN)</strong> attraverso lo Studio Castellaz;</li>
<li>A <strong>Lentiai (BL) </strong>attraverso lo Studio Vanin;</li>
<li>A <strong>Quero (BL)</strong> attraverso lo Studio De Faveri;</li>
<li>A <strong>Vittorio Veneto (TV)</strong> attraverso lo Studio Grespan;</li>
<li>A <strong>Vicenza</strong> attraverso lo Studio Vivian;</li>
<li>A <strong>Londra</strong> attraverso la Sherman &amp; Partners Ltd;</li>
<li>Nel <strong>Principato di Monaco, Monte Carlo</strong> attraverso la Professional Partners S.A.M.;</li>
<li>A <strong>Tunisi</strong> attraverso la North Africa International Consultancy;</li>
<li>Oltre che nelle proprie Sedi di <a title="Sedi Sherman &amp; Partners di Roma, Trento e Salerno" href="http://www.shermanpartners.net/news/sedi-sherman-partners-di-roma-trento-e-salerno"><strong>Roma, Trento e Salerno</strong>.</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Buon Natale 2011 e Felice Anno Nuovo</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sherman &#38; Partners</dc:creator>
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		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>

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		<description><![CDATA[Tanti auguri da tutto lo Studio Sherman &#038; Partners]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shermanpartners.net/news/wp-content/uploads/2011/12/buon-natale.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1222" title="buon-natale" src="http://www.shermanpartners.net/news/wp-content/uploads/2011/12/buon-natale.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p>L&#8217;intero Studio Sherman &amp; Partners vi augura di trascorrere serenamente le festività.</p>
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