Movimenti Bancari e Uso dei Contanti: tutte le Novità


Abbassato il limite per effettuare pagamenti in contanti

Il Legislatore ha nuovamente ridotto ad € 1.000 (dopo il recente passaggio dalla soglia di € 5.000 a quella di € 2.500 dello scorso 13 agosto 2011) le limitazioni all’utilizzo del contante con annessi risvolti fiscali che riguardano la maggioranza delle imprese e dei professionisti italiani.

Dal 6 dicembre 2011 sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07:

  • è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a € 1.000;
  • gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a € 1.000 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari “liberi” (cioè senza clausola di non trasferibilità) può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 1.000;
  • i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a € 1.000. Sarà necessario entro il termine ultimo del 31 marzo 2012 provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a € 1.000 ovvero estinguerli.

Tali trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore per importi superiori alla nuova soglia di € 1.000 sono vietati anche quando effettuati con più movimentazioni singolarmente inferiori a € 1.000, effettuate in un circoscritto periodo di tempo (7 giorni), ma costituenti un’operazione unitaria sotto il profilo economico, in quanto movimentazioni artificiosamente frazionate all’elusione della normativa.

In ogni caso, quando il frazionamento è connaturato alla natura della movimentazione (ad esempio contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti oggetto della movimentazione (ad esempio pagamento rateale), non vi è infrazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelevamento e di versamento di denaro contante, agli sportelli di banche o poste, superiori ai limiti imposti dalla normativa non concretizzano “automaticamente” una violazione. Costituisce elemento di sospetto, in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante e, in particolare, il prelevamento e il versamento di contanti di importo pari o superiore a € 15.000.

In ogni caso, gli intermediari finanziari devono valutare con attenzione la natura delle operazioni effettuate dai propri clienti prima di segnalare l’operazione, e raffrontarla con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione.

 

In sede di conversione del D.L. n.201/11 è stato previsto che non costituiscono infrazione le violazioni comprese tra € 1.000,00 ed € 2.499,99 commesse nel periodo tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.

 

A regime, invece, sono stati implementati gli obblighi di comunicazione delle infrazioni a carico dei professionisti, che accertino una violazione nell’espletamento del proprio incarico, e degli intermediari finanziari:

  1. i professionisti che hanno notizia, nei limiti delle loro attività e dei loro compiti, di infrazioni alle disposizioni che limitano l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore devono riferire entro 30 giorni alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti l’accertata violazione. Sarà poi onere delle ragionerie trasmettere la violazione all’Agenzia delle Entrate che attiverà i controlli fiscali di propria competenza;
  2. per le infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari la comunicazione dell’infrazione sarà effettuata dalla banca o posta che li accetta in versamento o che ne effettua l’estinzione.

Pertanto, si segnala che chi viola la soglia di € 1.000 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a € 1.000 è assoggettato ad una sanzione pecuniaria che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a € 3.000.

Oltre alla sanzione pecuniaria è, ora, possibile ricevere anche un accertamento di natura fiscale derivante dalla segnalazione dell’avvenuta violazione effettuata dal professionista o dall’intermediario finanziario.

 

Movimenti bancari liberamente accessibili dal fisco

Dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari (banche, società finanziarie, società di investimento etc.), sono obbligati a comunicare periodicamente al Fisco le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con ciascuno dei propri clienti.

In pratica, quindi, il Fisco (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) avrà libero accesso ai dati bancari di ciascuno, anche solo per indirizzare la selezione dei contribuenti su cui mirare efficacemente i controlli fiscali.

Sul piano pratico le modalità attraverso le quali dovrà avvenire la comunicazione dei dati dalle banche e dagli intermediari finanziari all’Anagrafe tributaria dovranno essere fissate da un apposito provvedimento che dovrà anche garantire le opportune cautele per regolare comunque l’accesso ai dati da parte dei funzionari del Fisco (vi sono, infatti, evidenti e significative questioni legate alla privacy attesa la particolare “sensibilità” delle informazioni trattate).

A prescindere, comunque, dai tecnicismi che sovrintenderanno l’accesso e la conservazione dei dati relativi ai movimenti bancari e finanziari più in generale, risulta evidente il grande salto di livello che attiene agli strumenti in possesso del Fisco per “stanare gli evasori”. Ricordiamo alla spettabile clientela, infatti, che sulla base delle regole giuridiche che sovrintendono il nostro sistema di accertamento fiscale, in buona sostanza ogni movimento bancario che non sia regolarmente giustificato può essere utilizzato per contestare al contribuente un reddito evaso.

Dato lo scenario sinteticamente descritto, raccomandiamo a tutta la spettabile clientela di studio di porre particolare attenzione nella gestione dei conti correnti e dei rapporti finanziari in generale.

Nuova aliquota 20% rendite finanziarie

A decorrere dal 1° gennaio 2012, l’aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva da applicare alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:

  • agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR;
  • ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR;

è stabilita nella misura pari al 20%.

In particolare a seguito delle modifiche in esame gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo dell’attuale 12,5% saranno assoggettate al 20%, la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passa dall’attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.

Imposta di bollo sugli estratti conto

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuta un’imposta di bollo sull’invio degli estratti conto, fissata in misura annua come segue:

  1. € 34,20 per le persone fisiche;
  2. € 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi società di capitali e di persone.

Se l’estratto conto è inviato più volte nel corso di un anno (ad esempio con frequenza trimestrale, mensile etc.) l’imposta è proporzionata al minor periodo rendicontato rispetto all’anno.

Nel caso delle persone fisiche l’imposta non è dovuta se la giacenza media annua del conto è complessivamente non superiore a € 5.000,00.

Imposta di bollo sulle attività finanziarie

A decorrere dal 1° gennaio 2012 viene istituita un’imposta di bollo proporzionale che colpisce le attività finanziarie detenute in Italia (in pratica i depositi titoli) con le seguenti aliquote

  1. 0,1% per il 2012;
  2. 0,15% dal 2013.

È prevista una misura minima di € 34,20 e, solo per il 2012, una misura massima di € 1.200,00.

La base imponibile è individuata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. Non sono soggetti a imposta i fondi pensione, i fondi sanitari e i buoni postali fruttiferi con valore complessivo di rimborso non superiore a € 5.000,00.

Imposta sugli immobili detenuti all’estero

A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sugli immobili di qualsiasi specie (abitativi, commerciali, industriali) detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato, a prescindere dalla loro cittadinanza. Soggetti passivi sono il proprietario, l’usufruttuario ovvero il titolare di altri diritti reali.

L’imposta è dovuta secondo l’aliquota dello 0,76% (allineata dunque alla misura ordinaria dell’Imu) in proporzione alla quota e al periodo di possesso nell’anno. Per il calcolo di tale periodo vale questa regola: se nel mese il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere conteggiato interamente.

La base imponibile è data dal valore degli immobili, individuato nel costo risultante dall’atto di acquisto o da altro contratto e, in mancanza, dal valore di mercato che si può rilevare nel luogo in cui è situato l’immobile.

Quest’imposta deve essere auto liquidata dal contribuente e, conseguentemente, sarà dovuta già con la prossima dichiarazione dei redditi.

Se nel Paese estero in cui è situato l’immobile questo fosse già colpito da un’imposta patrimoniale, per evitare un fenomeno di doppia imposizione quella pagata all’estero è scomputabile come credito d’imposta da quella italiana, comunque nel limite del suo ammontare.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero

Sempre a decorrere dal 2011, è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello stato.

La base imponibile è data dal valore di mercato delle attività finanziarie, come determinato nel luogo di detenzione, anche sulla scorta della documentazione rilasciata dall’intermediario.

In mancanza rilevano il valore nominale o quello di rimborso. Quindi, se fosse acceso un deposito titoli presso una banca francese, e questa rilasciasse un prospetto dal quale si desume il valore corrente delle attività finanziarie, la base imponibile sarà rappresentata dal valore desumibile da tale documentazione.

L’imposta è dovuta secondo le seguenti aliquote:

  1. 0,1% per il 2011 e 2012;
  2. 0,15% dal 2013.

Anche quest’imposta dovrà essere auto liquidata dal contribuente. Dunque sarà dovuta già con la prossima dichiarazione dei redditi e vale la regola per cui se, nel Paese estero in cui le attività sono detenute, fosse già stata corrisposta un’imposta patrimoniale, quella pagata all’estero è scomputabile come credito d’imposta da quella italiana, comunque nel limite del suo ammontare.

Imposta sulle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale

La previsione che, a oggi, suscita i dubbi più accentuati, riguarda l’introduzione di un’imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione con uno dei provvedimenti di scudo fiscale emanati nel 2001 e, successivamente, nel 2009.

Si ricorda, in sintesi, che la procedura di emersione poteva avvenire con due diverse modalità:

  • il rimpatrio, che implicava l’effettivo trasferimento dall’estero in Italia delle attività finanziarie, con la creazione di appositi conti segretati presso la banca alla quale veniva presentata la dichiarazione riservata
  • la regolarizzazione che, a differenza del rimpatrio, prevedeva che le attività continuassero a restare all’estero, e non garantiva la riservatezza; quindi, sotto questo profilo, questa procedura di emersione poteva essere una scelta un po’ più debole rispetto al rimpatrio.

Il decreto Monti, quando individua le attività finanziarie relativamente alle quali è dovuta l’imposta di bollo, non fa distinzione tra quelle rimpatriate o semplicemente regolarizzate, ma vi sono alcune indicazioni che fanno pensare che essa interessi solamente le prime.

L’aliquota dell’imposta è fissata nelle seguenti misure:

  • 10 per mille per il 2012;
  • 13,5 per mille per il 2013;
  • 4 per mille a regime.

La base imponibile è rappresentata dal valore delle attività ancora riservate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si deve effettuare il versamento. Quindi, per l’imposta dovuta per il 2013, si prenderà come base il valore delle attività al 31 dicembre 2012.

Sono previste modalità particolari di applicazione dell’imposta per il 2012: il valore di riferimento è quello al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto Monti. Se, rispetto al valore scudato in origine, le attività finanziarie sono state prelevate in tutto o in parte, è dovuta su tale valore un’imposta una tantum con l’aliquota del 10 per mille.

L’imposta sulle attività scudate non è versata direttamente dal contribuente, ma dagli intermediari, generalmente banche, presso cui sono state compiute le operazioni di emersione. L’importo dovuto è prelevato dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione e, qualora non sia disponibile provvista liquida, egli sarà tenuto a fornirla direttamente all’intermediario affinché possa provvedere al versamento dell’imposta dovuta.

Modifica del tasso legale

A decorrere dal 1° gennaio 2012, la misura del tasso legale di interesse è salita dal 1,5% al 2,5%, per effetto del Decreto Ministeriale del 12/12/11, pubblicato nella G.U. n.291 del 15/12/11.

 

L’evoluzione degli interessi legali nel tempo

 

L’intervento, che rientra nelle indicazioni dell’art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.

 

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