Spesometro 2011 – Raccolta dati


Con la presente circolare, siamo a richiedervi la documentazione necessaria per predisporre tale comunicazione, nonché a riepilogarvi le principali disposizioni normative, anche alla luce dei recenti chiarimenti ministeriali.

La finalità

Questo adempimento ha quale scopo quello di introdurre un monitoraggio delle operazioni, che vuole perseguire due diverse finalità:

  • in prima battuta l’obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di Iva.
  • l’obiettivo principale del nuovo adempimento (in particolare con riferimento alle operazioni poste in essere nei confronti dei “privati”) è comunque quello di costituire un ausilio per la concreta individuazione della capacità contributiva delle persone fisiche, specialmente ai fini dell’accertamento sintetico e del redditometro.

La comunicazione delle operazioni 2010

Con specifico riferimento alle operazioni effettuate nel 2010, l’invio riguarda le operazioni realizzate (acquisti e vendite, tanto di beni quanto di servizi) nel periodo d’imposta 2010:

  • l’obbligo riguarda soltanto le operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo pari o superiore a € 25.000 e non riguarda le operazioni, di qualsiasi importo per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (documentate con scontrino/ricevuta fiscale);
  • l’obbligo di comunicazione interessa comunque le cessioni/prestazioni effettuate nei confronti di consumatori finali per i quali è stata emessa la fattura, sempreché di importo pari o superiore al predetto limite.

Il termine precedentemente fissato, quello del 31 ottobre 2011, è ora posticipato al 31 dicembre 2011.

La comunicazione è presentata in via esclusivamente telematica.

La comunicazione delle operazioni 2011

A partire dal periodo d’imposta 2011 l’obbligo di comunicazione entra a regime: entro il prossimo 30 aprile 2012 occorrerà inviare una comunicazione telematica delle operazioni (rese e ricevute) rilevanti ai fini dell’Iva di importo non inferiore

  • ad € 3.000 (al netto dell’Iva) per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di fatturazione;
  • limite che sale a € 3.600 (al lordo dell’Iva) nel caso di operazioni invece non soggette all’obbligo di fatturazione (le operazioni cioè per le quali viene emesso scontrino o ricevuta fiscale).

Esclusioni

L’Amministrazione Finanziaria ha individuato le seguenti ipotesi di esclusione:

  • Importazioni;
  • Esportazioni (fanno eccezione le “esportazioni indirette” dell’art.8 lett. c) a seguito di lettera di intento dagli esportatori abituali e le cosiddette “triangolazioni comunitarie” previste dall’art.58 del D.L. n.331/93 in quanto trattasi nella sostanza di operazioni interne);
  • Operazioni non territoriali (esempio art.7-ter);
  • Operazioni Black List;
  • Operazioni già comunicate all’anagrafe Tributaria, connesse ai contratti di assicurazione, ai contratti di somministrazione di energia elettrica, ai contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili;
  • Passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura;
  • Operazioni intracomunitarie (già monitorate tramite gli elenchi Intrastat);
  • Pagamento da privati mediante utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Contratti collegati o a prestazioni periodiche

Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a € 3.000. Ai fini della verifica dell’eventuale superamento della soglia, per i contratti tra loro collegati, occorre invece considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

In particolare viene chiarito che:

  • a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo ad un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (€ 3.000 ovvero € 3.600), dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un’unica riga del tracciato record;
  • in tali casi, nel campo “data dell’operazione”, va indicata la data di registrazione dell’ultima operazione resa e ricevuta nell’anno di riferimento ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite ai sensi dell’art.6 del decreto.

Esempio tratto dalla C.M. n.24/E:

Nel caso di cessioni di beni per un importo di € 10.000, con fatturazione nell’anno di riferimento di un unico acconto di € 2.500, dovrà essere indicata l’unica operazione resa e ricevuta nell’anno, pari a
€ 2.500, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo “data dell’operazione” la data di registrazione dell’operazione stessa.

Sanzioni

Dal punto di vista sanzionatorio, l’omessa, incompleta o errata compilazione della comunicazione scontano la sanzione generale prevista dall’art.11 co.1 lett. a) del D.Lgs. n.471/97, e cioè la sanzione amministrativa che va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.582.

Va segnalato, infine, che a fronte della lieve sanzione pecuniaria prevista per la mancata o errata comunicazione, è probabile che in caso di “incroci” di dati non corrispondenti l’Agenzia proceda a verifiche più puntuali. Si invita quindi la clientela a prestare la massima attenzione nel reperimento delle informazioni necessarie all’esecuzione del predetto adempimento.

Contenuto della comunicazione

Con il Provvedimento del 16.09.2011 sono state modificate le specifiche tecniche contenenti i dati da riportare nella comunicazione. Il Provvedimento non prevede un modello con immagine ministeriale, per cui la stampa del modello è prodotta su formato grafico realizzato dal gestionale.

Il nuovo tracciato della comunicazione deve seguire le seguenti indicazioni:

  • gli importi devono essere espressi in euro, gli importi in euro devono essere definiti con 2 decimali;
  • per quanto riguarda gli importi con decimali, la divisione fra interi e decimali deve essere indicata con il
  • carattere “.” (punto);
  • gli importi negativi devono essere indicati con il segno algebrico anteposto al valore;
  • il codice transazione è un campo utilizzato dalla nostra procedura per poter ordinare operazioni che sono collegate tra di loro (acconti e saldi, contratti di somministrazione e contratti di leasing);

le fatture e le note di variazione relative allo stesso anno possono essere predisposte in due modi diversi: riportare le fatture già al netto delle note di variazione oppure riportare separatamente la fattura e la nota di variazione inserendo lo stesso codice sulla fattura e sulla nota di variazione per collegarle

Invitiamo, quindi, i signori clienti ad inoltrare allo Studio i dati sopra elencati e allegare la documentazione correlata, utilizzando il file excel standard allegato, entro e non oltre la data del 10/12/2011. Il nostro software ci consente altresì di acquisire direttamente nella gestione del modello i dati contenuti in un file esterno, purché siano conformi alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate. Vi sollecitiamo, pertanto, di contattare il vostro fornitore di software per gli opportuni aggiornamenti del gestionale, al fine di eseguire correttamente all’adempimento.
Download modello standard per importazione dati spesometro

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