PREMESSA
Nell’ambito del DL n. 98/2011, c.d. “Manovra correttiva”, è stato introdotto il c.d. “super bollo” per i veicoli “di lusso”. In particolare l’art. 23, comma 21 dispone che:
“A partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L’addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
In attuazione di tale disposizione, il MEF ha emanato il Decreto 7.10.2011 con il quale sono stati definiti più precisamente i soggetti interessati dall’adempimento in esame nonché le modalità di versamento della nuova tassa. Infine, con la Risoluzione 20.10.2011, n. 101/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il nuovo tributo rappresenta una “addizionale erariale della tassa automobilistica” e quindi un ulteriore importo da versare oltre alla ordinaria tassa automobilistica, c.d. “bollo auto”.
La nuova “addizionale erariale della tassa automobilistica”, c.d. “super bollo” è dovuta da parte di coloro che: “risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico” di autovetture e autoveicoli di grossa cilindrata (potenza superiore a 225 Kw, pari a 306 cavalli) appartenenti ai segmenti delle berline di lusso, delle auto sportive e dei grandi Suv.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, va evidenziato che il comma 2 del citato art. 1, DM 7.10.2011, dispone che l’imposta è dovuta da parte dei soggetti che risultano proprietari / acquirenti / usufruttuari / utilizzatori a seguito di leasing dal Registro automobilistico (PRA):
- per il 2011, alla data del 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL n. 98/2011);
- per il 2012 e anni successivi, alla data di scadenza del termine per il pagamento della tassa automobilistica di cui al DM n. 462/98.
AMMONTARE DEL TRIBUTO E RELATIVO VERSAMENTO
Come sopra evidenziato, il nuovo tributo ammonta a € 10 per ogni chilowatt che eccede i 225 Kw di potenza del veicolo. Così, ad esempio, per un autoveicolo con 300 Kw di potenza, l’ammontare del “super bollo” è pari a € 750 [(300 – 225) x 10].
In merito si evidenzia che, in caso di prima immatricolazione, non è previsto alcun ragguaglio in base ai mesi di possesso/detenzione del veicolo. In altre parole, l’imposta va versata integralmente a prescindere dal periodo di possesso/utilizzo.
TERMINI DI VERSAMENTO
A regime, ossia per il 2012 e per gli anni successivi il “super bollo” va versato “negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica”.
Per il 2011, invece, ai sensi dell’art. 2 del citato DM, il “super bollo” va versato “entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del […] decreto”.
Il Decreto non individua espressamente l’entrata in vigore. L’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 20.11.2011 ha specificato che, ai sensi del citato art. 2, il versamento del “super bollo” va effettuato entro il 10.11.2011. Secondo l’Agenzia, quindi, il Decreto è entrato in vigore l’11.10.2011 (giorno della pubblicazione sulla G.U.).
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento del tributo va effettuato esclusivamente tramite il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti disponibili.
In particolare, come indicato nella citata Risoluzione n. 101/E il modello va compilato con la Targa dell’autovettura o dell’autoveicolo, indicando il codice tributo “3364 – Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”.
Va evidenziato che, allo stato attuale, il versamento del “bollo auto” e del “super bollo” non possono essere oggetto di un unico pagamento, in quanto:
- i due tributi vanno attribuiti a Enti impositori diversi (il primo alle Regioni, il secondo all’Erario);
- come sopra evidenziato, il “super bollo” deve essere obbligatoriamente versato con il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi e quindi per lo stesso non è possibile utilizzare i diversi canali alternativi ammessi per il pagamento del “bollo auto”.
REGIME SANZIONATORIO
L’ultimo periodo del citato art. 23, comma 21, DL n. 98/2011 dispone che: “In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato”
A tal fine con la citata Risoluzione n. 101/E sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- codice “3365 – Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Sanzione”;
- codice “3366 – Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi”.
Considerato il richiamo al regime sanzionatorio di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 si ritiene che in caso di omesso o insufficiente versamento il contribuente possa sanare la violazione con il ravvedimento operoso.





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